Pubblicato il 02 febbraio 2012

Diritto alla prestazione pensionistica (ed eventuale certificazione)

L’INPS ha emanato il messaggio 24126 del 20.12.2011 con il quale (nel rammentare la facoltà prevista dall’art. 24, comma 3, del decreto-legge 201/2011) sottolinea che il conseguimento del diritto alla prestazione pensionistica secondo la normativa previgente all’entrata in vigore del suddetto decreto 201, è subordinato alla maturazione dei requisiti di età e di anzianità retributiva entro il 31.12.2011, a prescindere dall’avvenuta certificazione di tale diritto.

Il lavoratore che abbia maturato entro tale data i requisiti anagrafici e di anzianità contributiva, pertanto, consegue il diritto all’accesso alle prestazioni previdenziali come regolamentate dalle norme vigenti prima dell’entrata in vigore del decreto-legge 201 (anche in caso di mancata certificazione del diritto a pensione).

Chi desidera comunque l’attestazione dell’Istituto circa il possesso dei requisiti pensionistici al 31.12.2011 e il diritto a pensione può richiederla utilizzando l’apposito modello predisposto dall’INPS (gestione INPDAP).

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Normativa di riferimento

Decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (“Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici”). Art. 24, comma 3: “Il lavoratore che maturi entro il 31 dicembre 2011 i requisiti di età e di anzianità contributiva, previsti dalla normativa vigente, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, ai fini del diritto all’accesso e alla decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia o di anzianità, consegue il diritto alla prestazione pensionistica secondo tale normativa e può chiedere all’ente di appartenenza la certificazione di tale diritto. A decorrere dal 1° gennaio 2012 e con riferimento ai soggetti che, nei regimi misto e contributivo, maturano i requisiti a partire dalla medesima data, le pensioni di vecchiaia, di vecchiaia anticipata e di anzianità sono sostituite, dalle seguenti prestazioni: a) «pensione di vecchiaia», conseguita esclusivamente sulla base dei requisiti di cui ai commi 6 e 7; b) «pensione anticipata», conseguita esclusivamente sulla base dei requisiti di cui ai comma 10 e 11, salvo quanto stabilito ai commi 14, 17 e 18”.




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