Istruzioni operative nomine in ruolo docenti 2013-2014

Categorie: , , , | 21-08-2013

Riportiamo, in allegato, i provvedimenti ufficiali emanati dal Miur riguardanti le immissioni in ruolo del personale docente ed educativo per l’a. s. 2013-2014.

Nell’ambito di tali provvedimenti il Miur ha impartito le proprie indicazioni circa lo svolgimento delle operazioni di nomina in ruolo, riportate nell’allegato A dell’apposita circolare ministeriale.

Invitiamo il personale docente ed educativo interessato ad una attenta lettura delle istruzioni operative ministeriali, segnalando di seguito le principali novità rilevate rispetto alle disposizioni che hanno regolamentato le assunzioni negli anni precedenti.

I posti accantonati a seguito di ordinanze cautelari relativi alle assunzioni dell’anno scolastico 2010/2011 vengono restituiti  per nuove assunzioni se il ricorrente ha nel frattempo ottenuto il ruolo. Sul posto in questione sarà effettuata una assunzione dalle graduatorie dell’anno 2010/2011. Questa assunzione è in aggiunta al contingente autorizzato per l’anno 2013/2014.

Premesso che il contingente va come sempre ripartito al 50% tra Concorso e Graduatorie da Esaurimento, per le assunzioni da Concorso ordinario si osservano le seguenti prescrizioni:

-per posti e classi di concorso per cui non è stato bandito il nuovo concorso, valgono le graduatorie dei precedenti concorsi;

-posti e classi di concorso per cui è stato bandito il nuovo concorso: si usano gli elenchi dei vincitori come da apposito decreto del direttore scolastico regionale se pubblicato entro il 31 agosto 2013; tale elenco deve contenere un numero di vincitori non superiore ai posti messi a concorso come da tabella allegata al DDG 82/2012 e nel caso di posti disponibili eccedenti il numero dei vincitori la differenza va alle Graduatorie ad esaurimento;

-per posti e classi di concorso per cui è stato bandito il nuovo concorso ma le cui procedure non siano state concluse entro il 31 agosto, si utilizzano le graduatorie dei precedenti concorsi;

-i vincitori del nuovo Concorso che non possono essere assunti perché le operazioni non si sono concluse entro il 31 agosto, saranno destinatari di nomina nei prossimi anni;

-con riferimento al nuovo Concorso di cui al DDG 82/2012 non si procede al recupero dei posti eventualmente assegnati alla graduatoria ad esaurimento negli anni precedenti;

-la precedenza legge 104/92 non opera riguardo alla scelta della provincia ma solo come priorità di scelta della sede all’interno della provincia;

-i destinatari delle assunzioni su sostegno da Concorso ordinario scuola secondaria sono individuati in un apposito elenco che comprende i candidati forniti di titolo dei precedenti concorsi (laddove vigenti perché non è stato bandito il nuovo concorso ovvero non concluso entro il 31 agosto) e dei vincitori del nuovo Concorso.

 

 

allegati:

 

 

 

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