Rsu, introduzione

COS’È LA RSU

E’ l’organismo di rappresentanza sindacale dei lavoratori nei luoghi di lavoro, ideato da Cgil, Cisl e Uil con l’intesa-quadro del 1991 e istituito a seguito dell’accordo firmato tra le parti sociali e il governo il 23 luglio 1993 (Protocollo sulla politica dei redditi e dell’occupazione, sugli assetti contrattuali, sulle politiche del lavoro e sul sostegno al sistema produttivo).

La Rsu esercita tanto i poteri di contrattazione quanto i diritti di consultazione e di partecipazione.

E’ espressa e legittimata dal voto diretto e immediato di tutti i lavoratori, iscritti e non iscritti ad associazioni sindacali, che votano su liste fra loro concorrenti.

COME È COMPOSTA

La RSU nella scuola è composta da rappresentanti che provengono indistintamente dai diversi profili operanti nel settore (docenti, personale a.t.a., personale educativo). E’ eletta una sola RSU per ciascuna istituzione scolastica autonoma; il numero dei componenti dipende da quello dei lavoratori in servizio nella scuola. Le scuole che occupano fino a 200 addetti eleggono 3 rappresentanti, oltre i 200 addetti il numero dei componenti della RSU sale a 6.

COME VIENE ELETTA

L’elezione della RSU avviene con voto espresso dai lavoratori su liste presentate dalle associazioni sindacali riconosciute come rappresentative.

il lavoratore esprime il suo voto per la lista prescelta; all’interno di essa può esprimere il voto di preferenza per uno dei candidati (o due nel caso in cui si elegga una RSU di 6 componenti). I seggi disponibili sono assegnati in proporzione ai voti ottenuti dalle singole liste.

CHI PUÒ VOTARE

Possono votare tutti i dipendenti in servizio presso l’istituzione scolastica, anche se non titolari. Il personale a tempo determinato deve essere in servizio con contratto di incarico o supplenza annuale o fino al termine delle attività didattiche. Ha diritto di voto anche il personale che – avendo un rapporto a tempo indeterminato presso un’amministrazione di altro comparto – si trovi in servizio presso la scuola in posizione di comando o di collocamento fuori ruolo.

Potrà esercitare il diritto di voto anche il personale in possesso dei requisiti predetti, assunto tra l’inizio delle procedure elettorali e la data di votazione.

CHI PUÒ CANDIDARSI

Può essere candidato chiunque sia in servizio nell’istituzione scolastica con rapporto di lavoro a tempo indeterminato sia a tempo pieno che a tempo parziale. Non possono essere candidati i presentatori di lista, i membri della commissione elettorale, gli scrutatori. Non sono eleggibili coloro che occupano

cariche in organismi istituzionali (compresi i municipi e le circoscrizioni) o cariche esecutive in partiti e/o movimenti politici: sono tuttavia candidabili, ma

in caso di elezione dovranno optare per l’una o l’altra posizione. Il personale titolare nell’istituzione scolastica comandato o collocato fuori ruolo presso altre amministrazioni di diverso comparto mantiene l’elettorato passivo, a condizione che, una volta eletto, rientri in servizio nella scuola di titolarità.