Supplenze 2018-2019: tutte le indicazioni del MIUR!

Categorie: , , , | 03-09-2018

In attesa dello svolgimento delle operazioni di nomina a tempo determinato, riportiamo in allegato l’annuale circolare MIUR sulle supplenze, invitando il personale docente educativo e ATA a prenderne visione.

Tra le principali novità  segnaliamo:
– nel paragrafo “supplenze brevi” il riferimento all’art.28 c.1 del nuovo CCNL 2016/18, che prevede l’indisponibilità del docente di potenziamento per le supplenze fino a 10 giorni non solo per le ore di insegnamento curriculare ma anche per ogni altra attività deliberata nel PTOF.

– nel paragrafo “disposizioni particolari per la scuola primaria” è stato inserito il richiamo al limite orario massimo previsto dal CCNL (24 ore),  nel caso di abbinamento di spezzoni da integrare con le ore di programmazione previste nella misura di 1 ora fino a 11 ore e 2 ore da 12 a 22 ore settimanali.

– e’ stato introdotto un nuovo paragrafo “diplomati magistrali – scuola primaria e dell’infanzia”, che illustra l’applicazione delle disposizioni contenute nel cosiddetto Decreto Dignità, relativamente all’esecuzione delle sentenze sfavorevoli al personale inserito in GAE  con riserva,  precisando che i contratti conferiti fino al 30/06 conserveranno validità sino al medesimo termine di fine giugno.

-per il conferimento supplenze personale ata , al punto 2  è precisato che il completamento puo’ operare solo solo tra disponibilità dello stesso profilo precisando inoltre, che il personale amministrativo e tecnico puo’ essere sostituito dal 30° giorno di assenza;

– viene introdotto un nuovo paragrafo che fornisce disposizioni in materia di “ITP” alla luce di recenti sentenze del Consiglio di Stato, citate nella circolare, che hanno affermato che il solo diploma non è titolo sufficiente per l’inserimento nella seconda fascia di istituto, fornendo indicazioni circa la cancellazione dalla seconda fascia degli gli inserimenti con riserva destinatari di sentenze sfavorevoli, mentre vanno mantenuti gli inserimenti con riserva nel caso di provvedimenti cautelari in attesa della sentenza definitiva, escludendo l’inserimento con riserva per coloro che non sono destinatari di provvedimenti giurisdizionali;

– nel paragrafo “disposizioni comuni” l’amministrazione dà notizia dell’abrogazione del comma 131 della L.107/2015 che impediva il conferimento di supplenze annuali al personale già destinatario di supplenze annuali per oltre 36 mesi su posto vacante, precisando inoltre che i contratti di supplenza non possono piu’ essere conferiti fino all’avente diritto in applicazione dell’art.41 CCNL;
– viene inoltre reintrodotto quanto disposto dagli artt.40 e 60 del CCNL 26/11/2007 (7 giorni prima e 7 giorni dopo, domeniche, festività infrasettimanali e giorno libero)  precisando che nel caso di completamento dell’orario settimanale si ha diritto al pagamento della domenica.

Segnaliamo inoltre che per quanto riguarda il part time,  secondo quanto riportato in una recente FAQ del  MIUR non ci sono problemi per i destinatari di un contratto FIT che possono richiedere il part-time all’atto della sottoscrizione del contratto stesso, precisando che per la valutazione dell’anno FIT,  i giorni di servizio obbligatori saranno ridotti proporzionalmente, come già indicato per il superamento dell’anno di prova dalla nota 36167 del 2015.

allegati:

Circolare MIUR supplenze 2018-2019

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