Utilizzi e assegnazioni provvisorie : firmata ipotesi CCNI

Categorie: , , , , , | 13-06-2019

Segnaliamo al personale docente e ATA a tempo indeterminato, interessato alla mobilità annuale, che é stata recentemente siglata l’Ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale inerente i movimenti di utilizzo e di assegnazione provvisoria.

Nel ricordare che le apposite domande di utilizzo potranno essere presentate solo dopo la pubblicazione delle domande di trasferimento e/o passaggio di ruolo prevista per la fine del mese, evidenziamo a seguire le principali novità del testo contrattuale da poco condiviso:

-LICEI MUSICALI e COREUTICI: l’art.6 bis  avrà validità ancora solo per un anno scolastico (2019/20) ed esclusivamente al fine di confermare le utilizzazioni dell’anno scolastico 2018/19 per i docenti che non sono stati destinatari di passaggi di ruolo/cattedra. Confermato, anche, l’accantonamento dei posti per i supplenti in servizio per il 2018/19. Le restanti disponibilità saranno utilizzabili per le operazioni di assegnazione provvisoria.

-ASSEGNAZIONI PROVVISORIE : é stato  ripristinato il testo dell’anno 2015/16 per quanto concerne la possibilità di produrre domanda di assegnazione provvisoria anche all’interno della provincia ottenuta con la mobilità. Confermati invece, rispetto al testo dello scorso anno, i requisiti per l’accesso all’assegnazione provvisoria. Potranno chiedere l’assegnazione provvisoria anche i docenti FIT assunti da Graduatorie pubblicate entro il 31 agosto 2018 come da noi richiesto e sostenuto dalle altre sigle. Introdotta anche la possibilità di chiedere l’assegnazione provvisoria per diverso distretto subcomunale nei comuni costituiti da più distretti nel caso in cui l’interessato si avvalga delle condizioni che danno diritto alle precedenze di cui all’art.8.  E’ anche stato previsto che l’espressione del codice sintetico del comune/distretto subcomunale sia obbligatoria.

Potranno chiedere l’assegnazione solo per altra provincia, i docenti non in possesso di titolo di specializzazione, purché  siano stati ammessi ai percorsi di specializzazione sul sostegno o, in subordine, abbiano prestato almeno un anno di servizio – anche a tempo determinato – su posto di sostegno.

-PRECEDENZE:  é previsto che l’indicazione del comune/distretto subcomunale di assistenza/cura/residenza sia obbligatoria. Nel caso di omissione del codice sintetico e di espressione di scuole di altri comuni la domanda non sarà annullata ma presa in considerazione esclusivamente per le preferenze del comune senza beneficiare della precedenza.

-Personale ATA: il nuovo  testo contrattuale ricalca quello del CCNI precedente, realizzando omogeneità con i docenti per quanto riguarda le precedenze ed il vincolo del codice sintetico nel caso di domande di assegnazione provvisoria.

 

Per maggiori informazioni invitiamo il personale interessato a passare dalle nostre sedi per una consulenza.

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