Legge di Bilancio 2026: ecco le misure del Governo sulla Scuola!
Come già anticipato nei giorni scorsi, sulla nostra pagina Facebook territoriale, il Parlamento ha approvato Legge di Bilancio per l’anno 2026, su cui il giudizio di CISL e CISL SCUOLA rimane articolato, in quanto pur registrando qualche passo avanti per lavoratori e famiglie, permangono non modificate come richiesto alcune disposizioni su fisco e pensioni a nostro avviso utili alla crescita sostenibile del Paese.
In questo articolo di approfondimento, senza trascurare il quadro generale della Manovra, evidenziamo a seguire i principali aspetti che più da vicino riguardano il personale della Scuola:
– Misure in materia di istruzione(commi 515 – 517) ossia per la copertura delle supplenze brevi fino a 10 giorni su posto comune nelle istituzioni scolastiche della scuola secondaria di I e di II grado, i dirigenti scolastici devono provvedere, salvo motivate esigenze di natura didattica, con il personale docente dell’organico dell’autonomia, mentre per la copertura delle supplenze brevi fino a 10 giorni su posto comune nella scuola primaria e per quelle di sostegno per tutti i gradi di istruzione il dirigente scolastico mantiene la facoltà, e quindi non ha l’obbligo, di ricorrere al personale dell’organico dell’autonomia;
– Organico dell’autonomia(comma 520) ossia la disposizione che stabilisce che l’organico dell’autonomia non sia più definito su base pluriennale (triennale) ma annualmente, con decreto ministeriale;
– Revisione della disciplina dell’imposta sul reddito delle persone fisiche(Commi 3 – 4 della Legge)ossia l’innalzamento della defiscalizzazione sui redditi da lavoro dipendente, con un beneficio massimo che può essere di 440 euro annui interamente percepito dai contribuenti con reddito complessivo fino a 200.000 euro(la misura riguarda i docenti di scuola dell’infanzia/primaria con anzianità superiori a 21 anni, i docenti diplomati II grado con anzianità superiori a 21 anni, i docenti scuola secondaria I grado con anzianità superiori 15 anni, i docenti scuola secondaria II grado con anzianità superiori a 15 anni e i funzionari ed elevate qualificazioni con anzianità superiori a 9 anni);
– Ape sociale(commi 162 – 163 della Legge ) ossia la proroga al 31/12/2026 del trattamento relativo all’APE sociale in favore dei soggetti che ne abbiano i requisiti( età 63 anni e 5 mesi a cui deve corrispondere una anzianità contributiva di 30 anni e secondo i casi individuati a riguardo dalle specifiche misure in materia previdenziale;
– Misure in materia di adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento alla variazione della speranza di vita e sui termini di liquidazione delle indennità di fine servizio dei dipendenti pubblici(Commi 185 – 193 e 197 – 198) ossia l’incremento dell’età pensionabile per adeguarla agli incrementi della speranza di vita che verrà stabilito ogni due anni e sarà applicato nella misura di un mese limitatamente al 2027, mentre troverà piena applicazione dal 1° gennaio 2028, nella misura di tre mesi , mentre per la liquidazione di fine rapporto si prevede che, per il personale delle amministrazioni pubbliche, il termine dilatorio per la liquidazione delle indennità di fine servizio (TFS/TFR) decorra non dal collocamento a riposo ma dal momento in cui il lavoratore avrebbe maturato il diritto al pensionamento a seguito del raggiungimento del requisito anagrafico o contributivo previsto, comprensivo dell’ulteriore incremento di 3 mesi;
– Congedi parentali e congedi per malattia di figli minorenni (Commi 219 – 220 della Legge) ossia la disposizione che , modificando l’art.32 del Decreto legislativo 151/2001, estende l’ambito di applicazione dei congedi parentali dei lavoratori dipendenti (pubblici e privati) rendendo possibile dal 2026 richiedere il congedo parentale anche con riferimento ai figli di età compresa tra i 12 e i 14 anni (in caso di adozione, nazionale o internazionale, o di affidamento, con riferimento ai minori fino al quattordicesimo anno di ingresso nella famiglia, anziché al dodicesimo anno), così come l’analoga estensione fino al 14° anno di età del bambino viene prevista per il prolungamento del congedo (art.33 del Decreto legislativo 151/2001), fruibile in misura continuativa o frazionata per un periodo massimo non superiore ai tre anni per ogni minore in situazione di gravità, mentre le disposizioni che intervengono a modifica della disciplina dei congedi per malattia dei figli di età superiore a tre anni, consentiranno di fruire di dieci giorni annui per malattia del figlio (di età superiore ai tre anni) fino al compimento del 14° anno di vita del bambino (non più fino all’8°).
