Legge di Bilancio 2026: ecco le misure del Governo sulla Scuola!

Categorie: , , , , , | 07-01-2026

Come già anticipato nei giorni scorsi, sulla nostra pagina Facebook territoriale, il Parlamento ha approvato Legge di Bilancio per l’anno 2026, su cui il giudizio di CISL e CISL SCUOLA rimane articolato, in quanto pur registrando qualche passo avanti per lavoratori e famiglie, permangono non modificate come richiesto alcune disposizioni su fisco e pensioni a nostro avviso utili alla crescita sostenibile del Paese.

In questo articolo di approfondimento, senza trascurare il quadro generale della Manovra, evidenziamo a seguire i principali aspetti che più da vicino riguardano il personale della Scuola:

Misure in materia di istruzione(commi 515 – 517) ossia per  la copertura delle supplenze brevi fino a 10 giorni su posto comune nelle istituzioni scolastiche della scuola secondaria di I e di II grado, i dirigenti scolastici devono provvedere, salvo motivate esigenze di natura didattica, con il personale docente dell’organico dell’autonomia, mentre per la copertura delle supplenze brevi fino a 10 giorni su posto comune nella scuola primaria e per quelle di sostegno per tutti i gradi di istruzione il dirigente scolastico mantiene la facoltà, e quindi non ha l’obbligo, di ricorrere al personale dell’organico dell’autonomia;

– Organico dell’autonomia(comma 520) ossia la disposizione che stabilisce che l’organico dell’autonomia non sia più definito su base pluriennale (triennale) ma annualmente, con decreto ministeriale;

– Revisione della disciplina dell’imposta sul reddito delle persone fisiche(Commi 3 – 4 della Legge)ossia l’innalzamento della defiscalizzazione sui redditi da lavoro dipendente, con un beneficio massimo che può essere di 440 euro annui interamente percepito dai contribuenti con reddito complessivo fino a 200.000 euro(la misura riguarda i docenti di scuola dell’infanzia/primaria con anzianità superiori a 21 anni, i docenti diplomati II grado con anzianità superiori a 21 anni, i docenti scuola secondaria I grado con anzianità superiori 15 anni, i docenti scuola secondaria II grado con anzianità superiori a 15 anni e i funzionari ed elevate qualificazioni con anzianità superiori a 9 anni);

– Ape sociale(commi 162 – 163 della Legge ) ossia la proroga al 31/12/2026 del trattamento relativo all’APE sociale in favore dei soggetti che ne abbiano i requisiti( età 63 anni e 5 mesi a cui deve corrispondere una anzianità contributiva di 30 anni e secondo i casi individuati a riguardo dalle specifiche misure in materia previdenziale;

– Misure in materia di adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento alla variazione della speranza di vita e sui termini di liquidazione delle indennità di fine servizio dei dipendenti pubblici(Commi 185 – 193 e 197 – 198) ossia l’incremento dell’età pensionabile per adeguarla agli incrementi della speranza di vita che verrà stabilito ogni due anni e sarà applicato nella misura di un mese limitatamente al 2027, mentre troverà piena applicazione dal 1° gennaio 2028, nella misura di tre mesi , mentre per la liquidazione di fine rapporto si prevede che, per il personale delle amministrazioni pubbliche, il termine dilatorio per la liquidazione delle indennità di fine servizio (TFS/TFR) decorra non dal collocamento a riposo ma dal momento in cui il lavoratore avrebbe maturato il diritto al pensionamento a seguito del raggiungimento del requisito anagrafico o contributivo previsto, comprensivo dell’ulteriore incremento di 3 mesi;

– Congedi parentali e congedi per malattia di figli minorenni (Commi 219 – 220 della Legge) ossia la  disposizione che , modificando l’art.32 del Decreto legislativo 151/2001, estende l’ambito di applicazione dei congedi parentali dei lavoratori dipendenti (pubblici e privati) rendendo possibile  dal 2026 richiedere il congedo parentale anche con riferimento ai figli di età compresa tra i 12 e i 14 anni (in caso di adozione, nazionale o internazionale, o di affidamento, con riferimento ai minori fino al quattordicesimo anno di ingresso nella famiglia, anziché al dodicesimo anno), così come l’analoga estensione fino al 14° anno di età del bambino viene prevista per il prolungamento del congedo (art.33 del Decreto legislativo 151/2001), fruibile in misura continuativa o frazionata per un periodo massimo non superiore ai tre anni per ogni minore in situazione di gravità, mentre le disposizioni che intervengono a modifica della disciplina dei congedi per malattia dei figli di età superiore a tre anni, consentiranno di fruire di dieci giorni annui per malattia del figlio (di età superiore ai tre anni) fino al compimento del 14° anno di vita del bambino (non più fino all’8°).

 

 

 

 

 

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