2 – 3 novembre: la richiesta ferie non è obbligatoria

Categorie: , , , , , | 29-10-2012

SONO ILLEGITTIME LE INSISTENTI RICHIESTE NEI CONFRONTI DEI SUPPLENTI PER LA RICHIESTA DELLE FERIE NEI PERIODI DI SOSPENSIONE DELLE LEZIONI.

I SUPPLENTI DOVRANNO INVECE RICHIEDERNE IL PAGAMENTO AL TERMINE DI OGNI CONTRATTO DI LAVORO.

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L’ordinamento scolastico pone una chiara distinzione tra la nozione di “sospensione delle lezioni” ed il “termine delle attività didattiche”,

  • per “sospensione delle attività didattiche” si intende, esclusivamente, il periodo intercorrente tra il 30 giugno fino al 31 agosto;
  • per “sospensione delle lezioni” si intendono i giorni in cui i calendari scolastici regionali hanno disposto che non ci sia lezione (vacanze natalizie, pasquali, ecc.);
  • l’art. 19, comma 2, del CCNL del comparto scuola prevede che “La fruizione delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell’anno scolastico non è obbligatoria. Pertanto, per il personale docente a tempo determinato che, durante il rapporto di impiego, non abbia chiesto di fruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni, si dà luogo al pagamento sostitutivo delle stesse al momento della cessazione del rapporto”;
  • il decreto-legge 95/2012, convertito con modificazioni, dalla Legge 135/2012, all’art. 5, comma 8 del Decreto-legge 95/2012, prevede che:

“Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, ..omissis.., sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi”

Alla luce di quanto esposto risulta evidente che i docenti a tempo determinato non hanno alcun obbligo rispetto alla richiesta delle ferie già maturate.

E’ opportuno infatti evidenziare che è la stessa legge sulla spending review, a richiamare e far salve le disposizioni previste dai rispettivi ordinamenti.

 

 

 

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