ATA 24 mesi: progetti personali

Categorie: , , , | 28-02-2014

Ieri il MIUR ha emanato la nota ministeriale prot.n. 1734, che pubblichiamo in allegato,   con la quale l’Amministrazione detta dei chiarimenti ai direttori degli  uffici scolastici regionali in merito al disposto dell’art. 5 comma 4 bis della Legge 128/2013 (L’Istruzione riparte).

La disposizione di legge, prevede che: L’amministrazione scolastica può promuovere, in collaborazione con le regioni e a valere su risorse finanziarie messe a disposizione dalle regioni medesime, progetti della durata di tre mesi, prorogabili a otto, che prevedono attività di carattere straordinario, anche ai fini del contrasto della dispersione scolastica, da realizzare con personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) incluso nelle graduatorie provinciali e nelle graduatorie d’istituto a seguito della mancata disponibilità del personale inserito nelle suddette graduatorie provinciali. A tale fine sono stipulate specifiche convenzioni tra le regioni e il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e dellaRicerca. La partecipazione delle regioni ai progetti di cui al presente comma avviene nell’ambito delle risorse disponibili in base alla legislazione vigente. Al suddetto personale è riconosciuta la valutazione del servizio ai soli fini dell’attribuzione del punteggio nelle graduatorie ad esaurimento previste dall’articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, e nelle graduatorie permanenti di cui all’articolo 554 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, negli elenchi provinciali ad esaurimento di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione n. 75 del 19 aprile 2001 nonché nelle graduatorie d’istituto. E’ riconosciuta la medesima valutazione del servizio, ai fini dell’attribuzione del punteggio, nelle graduatorie di istituto previste dal decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca n. 62 del 13 luglio 2011 e dal decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca n. 104 del 10 novembre 2011. La disposizione di cui al presente comma si applica anche ai progetti promossi nell’anno scolastico 2012-2013

Pertanto  il riconoscimento del servizio, ai soli fini dell’attribuzione del punteggio riguarda anche il personale ATA incluso nelle graduatorie permanenti,  impegnato in progetti regionali in convenzione MIUR-Regione e  promossi fin dall’anno scolastico 2012/2013.

Vista l’efficacia retroattiva della norma il Miur estende  la  valutazione anche  al  personale che nell’anno 2012/2013 aveva rinunciato alla partecipazione ai progetti stessi, in quanto allora il servizio non era valido ai fini del punteggio.

Il modello di domanda sarà aggiornato con idonee  integrazioni .

In allegato:

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