Chiusure straordinaria per neve: tra false indicazioni e discutibili recuperi!

Categorie: , , , , , , , , , | 03-03-2018

A seguito delle precipitazioni nevose dei giorni scorsi, molti comuni di Verona e provincia hanno valutato la chiusura di carattere straordinario degli edifici da parte dei sindaci, come é nelle loro facoltà istituzionali.

Tali decisioni hanno avuto ricadute sulla conseguente e inevitabile sospensione delle lezioni, materia quest’ultima di prerogative costituzionalmente concorrenti considerato che il calendario scolastico viene approvato con apposita delibera dalla regione Veneto.

Pertanto a seguito di chiusura degli edifici sia il personale scolastico era completamente dispensato dall’essere presente in servizio e la medesima chiusura legata a evento di carattere straordinario  non può dar adito a recuperi successivi e/o essere coperta, con particolare riferimento al personale ATA,  attraverso il ricorso alle ferie.

Unico elemento, rispetto al quale avere attenzione é il limite dei 200 giorni di lezione previsti dall’art 74 del decreto legislativo 297/1994 , quale minimo da rispettare tassativamente per la validità dell’anno scolastico, così come ripreso dalla delibera 647/2017 della Regione Veneto.

Purtroppo constatiamo con rammarico che, su suggerimento dell’Amministrazione Scolastica provinciale, il primo cittadino di VERONA abbia ventilato il possibile recupero della giornata di chiusura da poco trascorsa,  in concomitanza con la ricorrenza del Santo Patrono, lunedì 21 maggio 2018.

Evidenziamo a tal proposito che l’art 14 del vigente CCNL  al comma 1 dispone:

…   “ART. 14 – FESTIVITÀ  

1. A tutti i dipendenti sono altresì attribuite 4 giornate di riposo ai sensi ed alle condizioni previste dalla legge 23 dicembre 1977, n. 937. E’ altresì considerata giorno festivo la ricorrenza del Santo Patrono della località in cui il dipendente presta servizio, purché ricadente in giorno lavorativo.”   …..

Di fatto acclarando l’impossibilità che vi sia svolgimento di attività lavorativa e scolastica.

Inoltre ricordiamo che la stessa ARAN Agenzia espressione del Governo Nazionale del Paese indica, con proprio parere,  la competenza sulle decisioni relative alla festività del Santo Patrono in capo all’autorità ecclesiastica.

A nostro avviso si tratta pertanto di lettura assai superficiale delle disposizioni normative e contrattuali, con sovrapposizione sul piano decisionale di competenze afferenti a soggetti ben identificati dalla Legge.

Come CISL SCUOLA Verona, vigileremo pertanto sugli sviluppi dell’annuncio mediatico, al fine di porre rimedio agli equivoci ed evitando inutili frizioni, nell’ottica di una tutela capace di coniugare il bene comune e i valori della collettività, con la necessaria e corretta considerazione del prezioso lavoro svolto dal personale docente, educativo e Ata delle Scuole veronesi.

Delibera 647-17_Calendario Scolastico 2017-18Delibera 647-17_Calendario Scolastico 2017-18

 

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