CONVERSIONE DEL DL 42/2016 contenente “Disposizioni urgenti in materia di funzionalità del sistema scolastico e della ricerca”

Categorie: , | 05-06-2016

Nella seduta del 25 maggio, la Camera dei Deputati ha dato il via definitivo alla conversione del decreto-legge 42/2016 che, nato originariamente per risolvere alcune emergenze (interventi per il mantenimento del decoro e della funzionalità di istituzioni scolastiche e proroghe di alcuni termini in scadenza riguardanti i servizi di pulizia e ausiliari delle scuole) è stato poi integrato con l’inserimento di numerosi emendamenti, i cui contenuti sono descritti di seguito.

ASSEGNAZIONI PROVVISORIE
E’ stata prevista un’estensione temporale (fino all’a.s. 2016-2017 e non più per il solo a.s. 2015-2016) e un ampliamento delle disponibilità di posti (che ora comprendono sia i posti dell’organico dell’autonomia sia quelli previsti dal comma 69 della legge 107, e cioè l’organico di fatto) per consentire ai docenti assunti a tempo indeterminato entro l’a.s. 2015/2016 di chiedere l’assegnazione provvisoria su posti di diversa provincia.

TERMINI PER LE ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO
Prevedendo che la conclusione delle procedure del concorso in atto per l’assunzione di personale docente non riesca a rispettare i termini prescritti per procedere all’immissione in ruolo dei vincitori fin dall’a.s. 2016-2017, è stato deciso di prorogare fino al 15 settembre 2016 il termine per l’effettuazione delle assunzioni a tempo indeterminato di tale personale. La decorrenza economica del contratto di lavoro sarà connessa all’effettiva presa di servizio. Nulla viene detto in ordine alla decorrenza giuridica, ma sembra chiaro che dovrà essere comunque prevista dal 1° settembre 2016, in ossequio a quanto previsto dalle norme vigenti.
Il secondo comma dispone poi che il triennio di validità delle graduatorie stesse – laddove siano approvate entro il 15 settembre – decorra dall’anno 2016-2017, e non, come previsto dall’articolo 400 del TU 297/1994, dall’anno scolastico successivo a quello di approvazione delle stesse. E’ quindi evidente che nel caso in cui l’approvazione avvenga successivamente al 15 settembre il triennio di validità decorrerà dall’a.s. 2017-2018.

ASSUNZIONE DEI DOCENTI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA
E’ stato disposto che a saranno assunti – fino al momento dell’approvazione delle graduatorie del concorso in atto, e in deroga a quanto previsto dall’articolo 399 del TU 297 – sui posti disponibili in regioni diverse da quelle in cui hanno volto le prove concorsuali i docenti della scuola dell’infanzia utilmente collocati nelle graduatorie di merito del concorso bandito nel 2012. L’assunzione avverrà sulla base di quanto disposto da un apposito decreto ministeriale, dando comunque la priorità a coloro che risultano ancora inseriti nelle graduatorie di merito delle regioni che saranno indicate in un’apposita istanza da parte degli interessati. Sarà comunque rispettata la percentuale massima del 50% dei posti disponibili per lo scorrimento delle graduatorie di concorso e comunque le assunzioni avverranno nel limite massimo del 15% dei posti disponibili in ciascuna regione, come individuati dal richiamato decreto ministeriale.
Coloro che non accetteranno la proposta di assunzione saranno cancellati dalle graduatorie del concorso 2012 che, una volta esaurite le procedure e anche nel caso in cui non sia stato conseguito il completo assorbimento di coloro che si trovano in graduatoria, saranno soppresse.
Un’altra novità riguarda i posti che saranno disponibili per chi si troverà nelle graduatorie di merito della scuola dell’infanzia del concorso in atto, per il triennio 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019. Le graduatorie, infatti, saranno valide in ogni caso per la copertura dei posti vacanti e disponibili e non si farà, quindi, più riferimento a quelli individuati e messi a concorso dal bando.

CONTRIBUTI ALLE SCUOLE PARITARE CHE ACCOLGONO ALUNNI CON DISABLITA’
Alle scuole paritarie che accolgono alunni con disabilità sarà corrisposto, a decorrere dal 2017, un contributo calcolato in proporzione al numero di tali alunni frequentanti.
L’erogazione del contributo (e il mantenimento del diritto al mantenimento della parità) sono condizionati al rispetto – come previsto dall’articolo 1, comma 4, lettera e), della legge 62/2000 – delle norme vigenti in materia di inserimento di studenti con handicap o in condizioni di svantaggio.

RETRIBUZIONI PER LO SVOLGIMENTO DI SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE
Sarà introdotto un meccanismo che garantisca una tempestiva corresponsione delle retribuzioni al personale assunto per lo svolgimento di supplenze brevi.
Un apposito decreto interministeriale garantirà termini certi per l’assegnazione delle risorse alle istituzioni scolastiche. Il pagamento delle retribuzioni al personale assunto per lo svolgimento di supplenze brevi e saltuarie dovrà comunque avvenire entro il trentesimo giorno successivo all’ultimo giorno del mese di riferimento.
Ai fini della valutazione sia dei dirigenti scolastici che di quelli delle amministrazioni coinvolte nelle procedure previste dalle norme, si terrà conto del corretto svolgimento degli adempimenti di competenza e del rispetto dei termini prescritti. Se verranno riscontrate violazioni riconducibili a cause imputabili all’operato dei dirigenti interessati, esse costituiranno fonte di responsabilità dirigenziale nei loro confronti.
Al fine di ottimizzare la gestione del personale supplente verrà assegnato a ciascuno degli interessati (sia docenti che ATA) un codice identificativo univoco, che resterà invariato per tutta la durata del contratto ed accompagnerà la vita lavorativa del supplente breve e saltuario fino all’eventuale immissione in ruolo del medesimo nel comparto scuola ed al conseguente ottenimento della partita di spesa fissa.

COMPENSI COMMISSARI DI CONCORSO
E’ stata autorizzata la spesa di 8 milioni di euro per una ridefinizione, entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 42, dei compensi per i componenti delle commissione di esame del concorso in atto a posti di personale docente. La copertura finanziaria sarà garantita dalla riduzione del fondo per il funzionamento relativo all’anno 2016. Nel 2017 la medesima somma sarà portata ad incremento del fondo stesso, che sarà così reintegrato a carico del “Fondo buona scuola” istituito dal comma 202 della legge 107.

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