DL 70/2022 “decreto Riaperture”: sulla Scuola molta confusione e discutibili chiarimenti applicativi!

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Segnaliamo al personale scolastico che, dopo l’avvenuta pubblicazione del Decreto Legge 70/2022  che non poche perplessità ha sollevato, il Ministero ha recentemente diramato la nota 620/2022 di chiarimento  di  alcuni controversi passaggi circa l’utilizzo del personale, di cui riportiamo copia in allegato.

Le principali novità delle nuove diposizioni normative che riguardano la Scuola:

-Nuove modalità di gestione dei casi di positività all’infezione da SARS-CoV-2 nel sistema educativo, scolastico e formativo(Art.9 DL 70/2022) fermo restando il regime dell’auto-sorveglianza per il personale scolastico, dal 1° aprile 2022 e fino al termine dell’anno scolastico (31/08/2022), nel sistema educativo, scolastico e formativo, comprese le scuole paritarie e non paritarie e i CPIA permane lo svolgimento in presenza delle attività didattiche ed educative, così come la possibilità di svolgere uscite didattiche e viaggi di istruzione (compresa la partecipazione a manifestazioni sportive);

-Gestione dei casi di positività nel sistema integrato di istruzione (0-6 anni) in presenza di almeno quattro casi di positività tra le alunne e gli alunni della stessa sezione/gruppo classe, le attività proseguono in presenza per docenti ed educatori, nonché per i bambini che abbiano superato i sei anni, è previsto l’uso delle mascherine Ffp2 per dieci giorni dall’ultimo contatto con il soggetto positivo, mentre in caso di comparsa di sintomi, è obbligatorio effettuare un test antigenico (rapido o autosomministrato) o un test molecolare, che va ripetuto al permanere dei sintomi al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto e il cui esito  è attestabile  con autocertificazione;

-Gestione dei casi di positività nella scuola primaria, secondaria di I e II grado(Art.9 DL 70/2022)in presenza di almeno 4 casi di positività tra le alunne e gli alunni della stessa classe, le attività proseguono in presenza; per i docenti e gli alunni che abbiano superato i sei anni è previsto l’uso delle mascherine Ffp2 per dieci giorni dall’ultimo contatto con il soggetto positivo, mentre in caso di comparsa di sintomi, è obbligatorio effettuare un test antigenico (rapido o autosomministrato) o un test molecolare, che va ripetuto al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto laddove permangano i sintomi e il cui esito negativo è attestabile con autocertificazione;

-Didattica digitale integrata per alunni in isolamentole alunne e gli alunni delle scuole primarie, secondarie di I e II grado e del sistema di istruzione e formazione professionale, in isolamento per infezione da Covid, possono seguire l’attività scolastica nella modalità della didattica digitale integrata su richiesta delle famiglie o dell’alunno maggiorenne accompagnata da specifica certificazione medica che attesti le condizioni di salute dell’alunno, la cui riammissione alle lezioni in presenza è subordinata alla sola dimostrazione di aver effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo;

-Utilizzo dispositivi di protezione individuale (Art.9 DL 70/2022) fino alla conclusione dell’anno scolastico (31/08/2022) nelle istituzioni del sistema educativo, scolastico e formativo resta l’obbligo di utilizzo di mascherine di tipo chirurgico (o di maggiore efficacia protettiva), fatta eccezione per i bambini fino a 6 anni di età, per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso dei dispositivi durante lo svolgimento delle attività sportive;

-Valutazione degli apprendimenti (Art.9 DL 70/2022) periodica e finale oggetto dell’attività didattica svolta in presenza o a distanza per l’a.s.2021/22 viene effettuata in base alle disposizioni in materia di valutazione delle istituzioni scolastiche del primo ciclo (D.Lgs.62/17) e dalle norme in materia di valutazione delle istituzioni scolastiche del II ciclo (DPR 122/2009 e D.Lgs.62/17)

-Obblighi vaccinali(Art.8 DL 70/2022) per il personale scolastico l’obbligo vaccinale, da adempiersi, per la dose di richiamo, entro i termini della validità delle certificazioni verdi COVID-19 permane fino al 15 giugno 2022, fatti salvi i casi di accertati pericoli per la salute collegati a specifiche documentate condizioni cliniche attestate dal medico di medicina generale ovvero dal medico vaccinatore, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione, mentre dal 1° aprile e fino al termine delle lezioni, nel caso in cui il docente non presenti la documentazione relativa all’esenzione, al differimento ovvero ad avvenuta vaccinazione il Dirigente scolastico accerta l’inosservanza dell’obbligo, ne fornisce indicazione scritta al personale interessato e utilizza tale personale inadempiente in attività di supporto all’Istituzione scolastica provvedendo alla sostituzione di tali docenti e personale educativo con contratti a tempo determinato per i quali vengono stanziati 29.207.391 euro per l’anno 2022(quest’ultima disposizione riguarda il solo personale docente mentre come il Ministero precisa in modo controverso con propria nota non riguarda il personale ATA e il personale Dirigente Scolastico inadempienti all’obbligo vaccinale che vengono restituiti in servizio con i propri compiti previo possesso green pass base);

Graduale eliminazione del green pass base(vaccinazione, guarigione o test) Art.6 DL 70/2022 viene esteso fino al 30 aprile 2022, l’obbligo delle certificazioni verdi COVID-19 (green pass base) per chiunque acceda ai locali scolastici e per coloro che a partire dal 1° aprile partecipino ai Concorsi pubblici sull’intero territorio nazionale;

Mezzi di trasporto scolastici e protezione delle vie respiratorie (Art.5 DL 70/2022) previsto l’uso mascherine FFP2 su mezzi di trasporto  scolastici fino al 30 aprile 2022 per gli studenti di scuola primaria, secondaria di I grado e II grado, da cui sono esclusi dall’obbligo di indossare il dispositivo di protezione.

 

allegati:

Nota Ministeriale 620/2022 “obbligo vaccinale decreto riaperture”

 

 

 

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