Graduatorie di istituto personale docente: unteriore nota Miur
Con la nota n. 6964/2012 era stato chiarito che il decadimento dei vincoli del numero massimo di scuole esprimibili (10 per l’infanzia e primaria – 20 per gli istituti di I e II grado) riguardava esclusivamente le istituzioni scolastiche interessate dal dimensionamento della rete (cambiamento di codice anagrafico e/o di composizione). Di contro, per mero errore, anche nelle scuole non interessate in alcun modo dal dimensionamento, le relative graduatorie di istituto possono aver subito variazioni con l’inclusione di aspiranti non interessati dalle conseguenze del dimensionamento e quindi non destinatari delle procedure previste dalla richiamata nota. In dette scuole, pertanto, le graduatorie non devono recare alcuna modifica nella composizione rispetto a quelle utilizzate nell’a.s. 2011/2012 con eccezione di quegli aspiranti per i quali, ai sensi della nota ministeriale prot. n. 6791 del 17 settembre 2012. era prevista la possibilità di presentare ex novo il modello B di scelta delle sedi.
Si invitano i dirigenti scolastici delle istituzioni non interessate dal dimensionamento, e che si trovino a riscontrare la presenza di nuovi inserimenti nelle graduatorie, dovuti agli errori materiali sopra richiamati, ad effettuare il depennamento dei docenti erroneamente inclusi, ripubblicando, se necessario, le graduatorie interessate dal fenomeno.
Ultimate le operazioni di depennamento, sarà possibile effettuare le convocazioni per il conferimento degli incarichi a tempo determinato, omettendo, ovviamente, di convocare gli aspiranti depennati e ciò nelle more dell’ aggiornamento delle convocazioni tramite il Sistema Informatico. Restano invece, valide, le nomine già effettuate, con le nuove graduatorie, qualora non si proceda al depennamento di alcun aspirante o nel caso in cui la nomina sia stata conferita all’avente diritto.