IPOTESI CCNI su utilizzazioni e assegnazioni provvisore 2016/17

Categorie: , , , , , | 19-06-2016

E’ stata recentemente siglata l’ipotesi di CCNI sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie per l’a.s. 2016/2017.

L’assegnazione, com’è noto, può essere richiesta da tutti i docenti di ogni ordine e grado, ivi compresi i titolari di ambito, indifferentemente per uno dei seguenti motivi:
– ricongiungimento al coniuge o al convivente, ivi compresi parenti o affini, purché la stabilità della convivenza risulti da certificazione anagrafica;
– ricongiungimento ai figli o agli affidati con provvedimento giudiziario;
– gravi esigenze di salute del richiedente comprovate da certificazione sanitaria;
– ricongiungimento ai genitori.

Questi i contenuti principali del CCNI:

Per tutti i docenti, compresi i neo assunti nell’a.s. 2015/16 che risulteranno trasferiti su ambito territoriale, le operazioni saranno gestite dagli Uffici territoriali con assegnazione della sede di servizio su scuola. Inoltre il piano delle disponibilità per le utilizzazioni e assegnazioni provvisorie comprenderà sia i posti dell’organico dell’autonomia sia i posti e le frazioni orario dell’organico di fatto.

Confermata inoltre la clausola di salvaguardia che consentirà la riapertura del confronto, anche su richiesta di un solo soggetto firmatario, a seguito di successivi provvedimenti che abbiano incidenza sulle materie disciplinate dal CCNI.
Di seguito proponiamo una sintesi delle principali modifiche apportate al testo.

Tra i docenti destinatari delle utilizzazioni saranno ricompresi anche i titolari di sostegno della scuola secondaria di II grado – ex DOS che non avranno ottenuto la conferma della titolarità sulla scuola di utilizzazione dell’a.s 2015/16.

Per i docenti neo assunti da Gae nelle fasi B e C del piano straordinario di assunzioni che, non avendo ottenuto un Ambito territoriale di titolarità saranno rimasti assegnati, per il solo anno scolastico 2016/17 alla provincia di immissione in ruolo, è stato precisato che si procederà alla loro assegnazione su una scuola, anche in soprannumero, al termine di tutte le operazioni.
Il titolare di cattedra costituita tra più scuole completerà l’orario nella scuola di titolarità, qualora nella stessa si determini una disponibilità di ore. La stessa precisazione è valida anche per i docenti di religione cattolica.

Tra i destinatari delle utilizzazioni nei nuovi insegnamenti dei licei musicali saranno previsti anche i docenti assunti nel 2015/16 che vi hanno prestato servizio sullo specifico insegnamento come supplenti fino al termine delle attività didattiche.

La possibilità di presentare la domanda sarà prevista oltre che per diverso grado o classe di concorso, anche per tipologia di posto diverso da quello di titolarità (sostegno, posti di tipo speciali o ad indirizzo didattico differenziato), fatto salvo il vincolo quinquennale e il possesso dello specifico titolo.

Potrà essere indicato come “comune di ricongiungimento” non solo il comune presso il quale vi è la residenza del familiare assistito, ma anche il domicilio, analogamente a quanto previsto per i beneficiari della precedenza IV dell’art. 8.

Per le lavoratrici madri e i lavoratori padri la precedenza per i figli, precedentemente riconosciuta fino a 3 anni, è stata ampliata fino ai 6 anni di età. Inoltre, limitatamente alle assegnazioni provvisorie interprovinciali, è stata introdotta una nuova precedenza per i figli da 6 a 12 anni.

Infine è stata introdotta la possibilità di scambio di posto tra docenti titolari del medesimo insegnamento qualora non siano stati soddisfatti con la domanda di assegnazione provvisoria interprovinciale. Per questa procedura, da attivarsi a domanda e al termine delle operazioni, sono previste successive indicazioni, d’intesa con le OOSS, al fine di assicurare la necessaria trasparenza e omogeneità di comportamenti.

Ipotesi CCNI utilizzazioni 2016-17 FIRMATO 15

 

 

Print Friendly, PDF & Email