Jobs act e tutela della maternità – novità congedo parentale

Categorie: , , , , , , | 24-07-2015

Per opportuna conoscenza, trasmettiamo la Circolare n. 139 del 17/07 u.s. con la quale l’INPS fornisce le istruzioni applicative del D.L.vo 80/2015 in attuazione dell’art. 1, commi 8 e 9 della Legge delega n. 183 del 2014 (Jobs Act) in ordine alla modifica degli artt. 32, 34 e 36 del T.U. maternità / paternità in materia di estensione dei limiti di fruizione ed indennizzo del congedo parentale per i lavoratori e le lavoratrici dipendenti.

All’art. 32 del T.U. è previsto che “per ogni bambino, nei primi suoi 12 anni di vita ciascun genitore ha diritto di astenersi dal lavoro secondo le modalità stabilite dal presente articolo

In attuazione del nuovo T.U., l’INPS fa presente che, IN VIA SPERIMENTALE, le nuove disposizioni riguardanti la fruizione dei periodi di congedo parentale RESIDUI FINO A 12 ANNI di vita del figlio, trovano applicazione, PER IL SOLO ANNO 2015, per il periodo dal 25/06 al 31/12/2015.

Per l’anno 2016 e seguenti, bisognerà aspettare gli appositi decreti legislativi che individuino la copertura finanziaria per il riconoscimento dei benefici previsti dalla riforma.

Resta invece invariato il periodo massimo di fruizione del congedo parentale:

– 6 mesi elevabile a 7 nel caso in cui il padre lavoratore dipendente fruisca di almeno 3 mesi di congedo parentale

– 10 mesi, complessivo tra i genitori, elevabili a 11 nel caso in cui il padre fruisca di congedo parentale per un periodo non inferiore a 3 mesi

– 10 mesi in caso di genitore solo

In allegato trasmettiamo inoltre il messaggio numero 4576 del 6/07 u.s. sulle modalità di presentazione della domanda nel periodo transitorio.

 

Allegati:

Circolare n. 139 del 17/07 u.s.

messaggio numero 4576 del 6/07 u.s.

 

 

Print Friendly, PDF & Email