Legge Stabilità 2016:piccole novità ma nessun rinnovo CCNL possibile

Categorie: , , , | 31-12-2015

Con la recente pubblicazione della Legge di Stabilità 2016 in Gazzetta Ufficiale, molte richieste avanzate per il comparto Scuola sono rimaste inascoltate.

Infatti nonostante l’ampia e riuscita mobilitazione per rivendicare l’attribuzione di maggiori risorse destinate al rinnovo dei contratti del Pubblico impiego,  il Governo non ha voluto sentire ragioni e ha fatto approvare, con voto di fiducia parlamentare, una Legge di Stabilità che non lascia alcun margine di manovra per garantire un adeguato rinnovo del CCNL.

Dei 35 miliardi complessivamente impegnati in mille rivoli dal Governo che anzichè realizzare misure strutturali finanziarie di lunga durata sembra aver raccolto una serie di interventi spot più simili ad un decreto “mille proroghe” con ricadute che lasciano irrisolti tutti i grandi nodi (previdenza, rinnovi contratti pubblico impiego, ….) , nessuna risorsa aggiuntiva é stata stanziata a sostegno del rinnovo CCNL Scuola.

Si annuncia quindi l’apertura di un nuovo anno in cui tornerà a farsi sentire forte la nostra mobilitazione segno di un disagio sempre più crescente del personale docente, educativo e Ata.

Tra le misure della Legge di stabilità che più da vicino riguardano il mondo della Scuola evidenziamo le seguenti:

  • CONCORSO A DIRIGENTE SCOLASTICO (Art. 1, commi 217 e 218) Viene modificato l’articolo 29 del d.l.vo 165/2001, prevedendo che l’indizione del concorso sia nuovamente di competenza del MIUR e non più della scuola nazionale dell’amministrazione. Anche le modalità di svolgimento delle procedure concorsuali, la durata del corso e le forme di valutazione dei candidati ammessi al corso non saranno più definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ma direttamente con decreto del Ministro dell’istruzione.
  • FONDO DI FUNZIONAMENTO DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE( Art. 1, comma 230) Si prevede un incremento di 23,5 milioni del fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche per l’anno 2016. In conseguenza sono apportate modifiche alle norme di copertura finanziaria previste dalla legge 107/2015.
  • ISTITUZIONE FONDO PER L’ACQUISTI LIBRI DI TESTO (Art. 1, comma 258) E’ istituito presso il MIUR un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per concorrere alle spese non coperte da sostegni pubblici di altra natura, per l’acquisto di libri di testo e contenuti didattici anche digitali, fino all’assolvimento dell’obbligo di istruzione. Il fondo è finanziato per il triennio 2016-2018. I criteri e le modalità di individuazione dei destinatari del contributo saranno stabiliti con decreto del Ministro dell’istruzione.
  • LAVORATORI SCUOLA SALVAGUARDATI (Art. 1, comma 265) Al fine di chiarire i dubbi sorti in merito alla decorrenza delle cessazioni dal servizio del personale della scuola che fruisce della cosiddetta “sesta salvaguardia” a seguito del ritardo della comunicazione da parte dell’INPS del possesso dei requisiti, la norma stabilisce che coloro che hanno ricevuto la lettera di certificazione del diritto a pensione con decorrenza dal 1° settembre 2015 possono accedere al trattamento pensionistico a decorrere dal primo giorno successivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, derogando, quindi, a quanto previsto dal TU 297, che impone la cessazione dal servizio, e il conseguente accesso al trattamento pensionistico, dal 1° settembre successivo alla domanda di cessazione. Ricordiamo che le norme della legge di stabilità hanno effetto dal 1° gennaio 2016 e quindi è da tale data che sarà possibile utilizzare questa precisazione normativa.
  • OPZIONE DONNA (Art. 1, comma 281) Viene disposta la proroga dell’opzione donna al 31 dicembre 2015. Pertanto le lavoratrici potranno conseguire il diritto al trattamento pensionistico in presenza di un’anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni e di un’età pari o superiore a 57 anni e tre mesi maturati entro il 31 dicembre 2015 e a condizione che optino per la liquidazione della pensione secondo le regole del calcolo contributivo.
  • CONGEDO OBBLIGATORIO PADRE LAVORATORE(Art. 1, comma 109) Viene prorogata per l’anno 2016 la sperimentazione del congedo obbligatorio e del congedo parentale per il padre lavoratore. Il congedo obbligatorio è aumentato da uno a due giorni, da fruire anche in via non continuativa.

 

 

 

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