MOBILITA’ 2017/2018, siglata l’ipotesi di contratto

Categorie: , , , , , , , | 01-02-2017

Nella sera del 31 gennaio è stata siglata l’ipotesi di contratto per la mobilità del personale docente, ATA ed educativo per l’a.s. 2017/18.

Con grande impegno, parti sociali e amministrazione hanno lavorato al fine di contenere i tempi. Ora infatti il contratto dovrà passare al vaglio della Funzione Pubblica e del Mef e, se non ci saranno intoppi,  il Miur pubblicherà l’ordinanza con istruzioni e tempi per la presentazione delle domande.

Diverse le novità del Contratto: deroga vincolo triennale, domanda unica per movimenti provinciali e interprovinciali; possibilità di esprimere 5 preferenze su scuola; organico unico negli IC e negli IS; aliquote destinate alla mobilità e alle immissioni in ruolo; precedenze; valutazione servizio pre-ruolo ai soli fini della mobilità.

Vincolo triennale:

Tutti i docenti, potranno richiedere il trasferimento sia provinciale che interprovinciale in deroga al vincolo triennale. Solo per tale anno però, sarà valida la deroga al vincolo triennale nella provincia di immissione in ruolo.

Preferenze:

Tutti i docenti potranno indicare, in un’unica domanda, fino ad un massimo di 15 preferenze sia per la mobilità territoriale sia per la mobilità professionale. Le prime 5 preferenze potranno essere su scuole, le altre 10 preferenze riguarderanno ambiti o intere provincie. Anche chi è attualmente titolare su ambito potrà esprimere preferenze di scuola.

Le domande all’interno della provincia verranno soddisfatte prima di quelle da fuori provincia, anche se si possiede un punteggio inferiore rispetto a chi fa domanda da fuori provincia.

I docenti assegnati con incarico non potranno esprimere nelle 5 preferenze di scuola la stessa scuola di titolarità o di assegnazione, in quanto “sede non esprimibile”. Questo perché non può essere disponibile, ai fini della mobilità, né il posto occupato da un titolare di scuola, ma neanche quello occupato da docente con incarico in quanto questi ha diritto a rimanere nella sua scuola non solo per un triennio, ma anche ad essere confermato nella stessa per gli anni successivi.

Titolarità di ambito e titolarità su scuola:

Tutti i docenti, compresi gli attuali titolari su ambito (e quindi assegnati alle scuole con incarico triennale), potranno ottenere nella mobilità sia una titolarità di scuola che di ambito:

  • se nella domanda di trasferimento/passaggio si è soddisfatti in una delle 5 scuole indicate nella domanda (codice istituto), si acquisisce la titolarità di scuola;
  • se soddisfatti per preferenza puntuale di ambito o per una provincia, si acquisisce la titolarità su ambito.

Organico unico dell’autonomia, cosa cambia:

Per il 2017/2018 sarà previsto l’organico unico dell’autonomia in cui andranno a confluire sia le sezioni staccate in comuni diversi che i diversi ordinamenti negli I.I.S.  Questo comporta che tutti i docenti attualmente titolari di singola scuola (es. singola sede staccata per I° e II° grado) o di specifico ordinamento nel II° grado, acquisiranno automaticamente una titolarità unica di organico. Dunque anche l’individuazione di eventuali perdenti posto, avverrà su titolarità unica di organico.

Le cattedre orarie esterne con completamento su altre scuole saranno costituite comunque all’interno dello stesso ambito. L’unica eccezione sarà per i singoli CTP (dello stesso CPIA), i corsi serali e le sedi carcerarie/ospedaliere che manterranno ancora distinto l’organico per singole sedi. Nelle scuole con sedi articolate su più comuni dello stesso ambito l’assegnazione dei docenti (ma anche degli Ata) alle singole sedi sarà disposta dai dirigenti scolastici sulla base di criteri di assegnazione dei docenti stabiliti nella contrattazione di scuola la quale si dovrà espletare in tempo utile a garantire il regolare avvio dell’anno scolastico.

Posti disponibili per la mobilità:

Ai fini della mobilità saranno disponibili in ciascuna scuola tutti i posti “vacanti”, ovvero la somma dei posti attribuiti alla scuola nell’organico dell’autonomia per ciascuna tipologia o classe di concorso senza distinzione tra posti cattedra e posti di potenziato.

Pertanto, così come accade per i posti occupati dai docenti titolari su scuola, anche i posti su cui sono stati assegnati i docenti con incarico triennale non sono disponibili per la mobilità. I posti disponibili su ciascun ambito saranno pari alla somma dei posti disponibili nelle singole scuole che ne fanno parte.

I posti disponibili a livello provinciale saranno pari alla somma dei posti degli ambiti della stessa provincia, ma dopo aver detratto eventuali esuberi se titolari in provincia e, quindi, da ricollocare.

Accantonamenti per assunzioni, mobilità interprovinciale e professionale:

Al termine della mobilità in ciascuna provincia, e dopo avere riassorbito anche eventuali esuberi, il 60% dei posti residuati saranno destinati alle future assunzioni in ruolo; il 30% ai trasferimenti da fuori provincia; il 10% per la mobilità professionale. I posti che si dovessero liberare per mobilità “in uscita” saranno disponibili per incrementare ulteriormente la mobilità in entrata.

Cattedre orario esterne:

Le cattedre orario con completamento su altra scuola potranno essere costituite solo tra scuole dello stesso ambito ed in base al criterio di prossimità. Le cattedre tra scuole dello stesso comune saranno costituite con priorità rispetto a quelle tra comuni diversi dello stesso ambito. Nella domanda di mobilità (e limitatamente alle preferenze per singole scuole) il docente potrà indicare il proprio interesse limitandolo alle sole cattedre interne, oppure anche per le cattedre orario esterne (ma senza più la distinzione tra stesso comune e comuni diversi).

Precedenze:

Confermata la precedenza per il rientro nell’ottennio successivo del perdente posto prima nella scuola e poi, in sub ordine, nel comune di precedente titolarità. La precedenza per assistenza al familiare disabile (figlio, coniuge, genitore) diventa la IV precedenza dell’art. 13 era al punto V e precede quella del rientro del perdente posto nel comune.

Sia nelle precedenze, che nel punteggio per le esigenze di famiglia, la parola “coniuge” conterrà il riferimento alle unioni civili con conseguente equiparazione sia del diritto a precedenza che per il punteggio.

Docenti in esubero:

I docenti titolari in una provincia a diverso titolo che nella mobilità dello scorso anno non hanno ottenuto una titolarità su scuola partecipano alla mobilità a domanda come tutti. Nel caso in cui non siano soddisfatti verranno trasferiti d’ufficio su una scuola della provincia. La titolarità potrà essere su ambito solo se esplicitamente richiesto nel trasferimento a domanda. Nel caso in cui nella provincia non ci sia alcun posto, si rimarrà in esubero su un ambito della provincia.

I docenti ancora privi di titolarità e provvisoriamente collocati in esubero per il 2016/17 nella provincia di immissione in ruolo, dovranno produrre domanda di mobilità. All’interno delle 15 sedi espresse concorreranno, nella mobilità tra province diverse, assieme a tutti gli altri docenti che hanno già una titolarità di scuola o di ambito. Qualora non dovessero trovare alcuna collocazione nelle 15 preferenze espresse, il sistema li assegnerà d’ufficio in un ambito su tutto il territorio nazionale secondo il criterio della viciniorietà.

Perdenti posto:

Ci sarà un’unica graduatoria, con la stessa tabella di valutazione degli anni scorsi, senza alcuna distinzione tra titolari su scuola e titolari su ambito. Come gli scorsi anni, gli ultimi arrivati a domanda volontaria (senza distinzione se per trasferimento o incarico) saranno collocati in coda mentre il personale titolare di precedenze sarà escluso. Il perdente posto potrà presentare sia domanda condizionata (se vorrà mantenere negli anni successivi la continuità ed il diritto al rientro negli 8 anni successivi) oppure una domanda libera con le stesse regole di tutti sulle preferenze. Se la domanda non sarà soddisfatta, si verrà trasferiti d’ufficio, prima in scuole del comune e poi in scuole dei comuni viciniori (sempre su scuola e non su ambito). Solo in assenza di posti si verrà collocati in esubero sullo stesso ambito in cui è presente la scuola attuale.

Valutazione pre-ruolo:

La valutazione del punteggio pre-ruolo/altro ruolo sarà equiparato al ruolo (anche per il personale ATA, purché il servizio sia stato svolto nella medesima area), ma solo nella sola mobilità a domanda. Nulla cambia nei punteggi dellle graduatorie interne e i conseguenti trasferimenti d’ufficio.

Personale educativo e ATA

Gli educatori potranno indicare fino a 9 province; nulla cambia per il personale ATA che quindi presenterà due distinte domande se intende trasferirsi sia in provincia che per diversa provincia.

Ipotesi CCNI mobilità 2017_18

Mobilità 17-18

Consigliamo a chi fosse interessato alla prossima mobilità, di controllare il proprio account Istanze on line, in quanto dopo l’aggiornamento di dicembre stati riscontrati alcuni problemi per l’accesso.

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