NEOASSUNTI: il D.M. 290 allarga la platea di chi potrà svolgere l’anno di formazione e di prova, ma siamo a fine anno…

Categorie: , , , , | 06-05-2016

Il Miur emana finalmente, ma a nostro avviso tardivamente rispetto alle ripetute richieste, il D.M. 290 del 2.5.2016 con il quale chiarisce alcune situazioni relative allo svolgimento dell’anno di prova dei docenti neoassunti nelle fasi B e C.

In materia è stato già pubblicato il decreto 850 del 27.10.2015, non esaustivo però della composita casistica, e nel cui merito si è svolto alla fine dello scorso dicembre uno specifico incontro tra amministrazione ed organizzazioni sindacali al termine del quale si era convenuto sulla necessità di ricercare soluzioni transitorie che potessero rispondere all’esigenza, per l’anno scolastico in corso, di trovare soluzioni al legittimo interesse dei docenti neoassunti di vedersi riconoscere i diversi servizi svolti.

Nel decreto 290 si specifica ora che – in via transitoria ed esclusivamente per l’a.s. 2015/16 (diversamente da quanto espressamente previsto dal D.M. 850) – possono effettuare il periodo di prova e formazione anche i docenti neoassunti che:

  • hanno differito la presa di servizio e svolgono una supplenza in scuola di grado diverso da quella di immissione in ruolo, purché su classe di concorso affine;
  • sono stati nominati in fase C su istituti di istruzione secondaria di secondo grado e che stanno prestando servizio presso scuole di ordine o grado diverso.

Il decreto 290, inoltre, precisa che:

  • il tutor è nominato in base alle specifiche professionalità e competenze, con particolare riguardo alle iniziative progettuali, didattiche e metodologiche dell’area di impego del docente neoassunto;
  • il docente neoassunto deve seguire obbligatoriamente il percorso formativo già previsto nel decreto di fine ottobre per una durata complessiva di 50 ore attraverso un’attività formativa organizzata da uffici territoriali e “scuole polo” che può anche prevedere una rimodulazione delle diverse fasi;
  • per chi opera in altro ordine di scuola è l’istituzione scolastica presso cui il neoassunto presta servizio a provvedere a fornire gli elementi necessari alla valutazione preliminare del percorso formativo effettuato, ferma restando l’emanazione formale del provvedimento di conferma in ruolo a carico dell’istituto di titolarità giuridica sulla base degli elementi istruttori pervenuti.

DecretoMiur_290_2mag_16

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