Pensioni: novità della Legge Stabilità 2016 e chiarimenti MIUR

Categorie: , , , , , , | 31-12-2015

Pubblichiamo, in allegato, la recente nota di chiarimenti in materia previdenziale che il MIUR  ha predisposto alla luce delle novità introdotte dalla Legge di Stabilità 2016 e che è stata diramata in data odierna.

In particolare evidenziamo che il Ministero ha fornito chiarimenti in merito a:

IV e VI Salvaguardia in quanto l’art. 1 comma 264 della legge  di Stabilità 2016,  ha finalmente risolto  il problema di coloro che erano titolari della quarta e sesta salvaguardia; la nota ministeriale infatti é importante perché permette al personale che ha ricevuto la certificazione dell’INPS, di cessare dal servizio, a partire dal  1 gennaio 2016 e percepire la pensione dal primo giorno successivo alla risoluzione del rapporto di lavoro. Secondo le indicazioni ministeriali gli interessati devono presentare la domanda di cessazione in modalità cartacea al fine dell’inserimento al SIDI per la successiva convalida; rimane comunque  possibile  esercitare il diritto con decorrenza 1 settembre 2016.

 

Opzione donna visto che  l’art. 1 comma 281 della Legge di Stabilità 2016, ne ha disposto la proroga al 31 dicembre 2015. Pertanto le lavoratrici che maturano al 31 dicembre 2015 un’ età pari o superiore a 57 anni e 3 mesi e un’anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni,   potranno conseguire il diritto a pensione a condizione che optino per la liquidazione della pensione  con il calcolo contributivo. Le lavoratrici interessate e in possesso di tali requisiti,  per accedere alla pensione dal 1 settembre 2016,  potranno presentare istanza di dimissioni on line tramite il sistema POLIS a decorrere dal 15 gennaio ed entro il 15 febbraio 2016.

 

VII Salvaguardia considerato che l’art.1 comma 265 lett. d) ha aperto un’ulteriore possibilità di accedere al trattamento pensionistico, con i requisiti pre Fornero, esclusivamente per coloro che fruiscono del congedo per l’assistenza, ex art. 42 D.lvo 151/2001 e che perfezionino i requisiti entro il sessantesimo mese successivo alla data in vigore della legge Fornero del 2011; così come per le precedenti salvaguardie, le richieste della fruizione del beneficio devono essere inviate alle Direzioni Territoriali del Lavoro entro 60 giorni dall’entrata in vigore della Legge di Stabilità con le procedure previste dal  Decreto del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali del 14 febbraio 2014 nonchè dalle eventuali ulteriori indicazioni dello stesso MIUR.

 

allegati:

 

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