Personale supplente, chiarimenti positivi su alcuni aspetti retributivi

Categorie: , , , , , | 27-12-2013

Il “tavolo tecnico” – avviato nello scorso mese di novembre al MIUR tra Amministrazione ed Organizzazioni Sindacali per esaminare diverse questioni collegate all’applicazione di disposizioni contrattuali con ricadute sulla retribuzione del personale assunto con contratto a tempo determinato – ha dato i suoi “primi frutti” positivi.

Il MIUR ha diramato la nota 13650 con la quale si forniscono i sotto elencati chiarimenti, condivisi dalle parti al “tavolo di confronto”, che risolvono a favore del personale in questione tutte le diatribe sorte in questi anni a fronte di ambiguità, dubbi e confusioni interpretative riscontrate nei comportamenti di dirigenti scolastici e uffici territoriali:

  • retribuzione del sabato e della domenica ai supplenti che lavorano per l’intero orario settimanale, anche su più scuole;
  • decorrenza economica dei contratti di supplenza dal 1° settembre anche se festivo e dal primo giorno di proroga senza soluzione di continuità anche se ricadente in giorno non lavorativo;
  • diritto a 32 giorni di ferie dopo tre anni di servizio (minimo 180 giorni per anno) anche ai supplenti;
  • diritto al pagamento del periodo di sospensione delle lezioni per supplenze iniziate 7 giorni prima e prorogate per almeno 7 giorni dopo (artt. 40 e 60 del CCNL).

Allegati:

nota 13650

 

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