Trattenuta 2,50%: la Corte Costituzionale dichiara l’illegittimità

Categorie: , , , , , , , , | 28-10-2012

Nei mesi scorsi, a tutela del personale della scuola colpito dalle norme di natura previdenziale contenute nei numerosi decreti-legge sulla finanza pubblica, la Cisl Scuola si è fatta promotrice di ricorsi presso il tribunale del lavoro (nonchè di diffide nei confronti dell’Inps, ex Inpdap) per richiedere l’interruzione della ritenuta del 2,50% a favore del “fondo di previdenza dell’ex ENPAS” e la contemporanea restituzione delle somme indebitamente trattenute a decorrere dal 1°.1.2011, data dalla quale è stato modificato il sistema di calcolo della buonuscita sulla base di quanto previsto dall’articolo 2120 del codice civile per il trattamento di fine rapporto (TFR).

Sull’argomento anche alcuni TAR sono intervenuti nel tempo (in particolare, quello dell’Umbria), sollevando questione di legittimità costituzionale dell’art. 12, comma 10, del decreto-legge 78 del 31.5.2010, convertito con modificazioni nella legge 122 del 30.7.2010.

Nei giorni scorsi, la Corte Costituzionale – con sentenza 223 (decisa l’8.10 e depositata in cancelleria l’11.10.2012) – ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della suddetta disposizione legislativa, “nella parte in cui non esclude l’applicazione a carico del dipendente della rivalsa pari al 2,50% della base contributiva, prevista dall’art. 37, comma 1, del dPR 1032/73”.

Escono così autorevolmente rafforzate e legittimate le ragioni che hanno portato la Cisl Scuola ad intraprendere lo specifico contenzioso giurisdizionale.

Print Friendly, PDF & Email